
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge n. 207/2024 “Finanziaria 2025”, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2025. di seguito si sintetizzano le novità più rilevanti.
Novità sulle aliquote IRPEF (commi da 2 a 9)
La riduzione da 4 a 3 aliquote, prevista già dal 2024, viene confermata e diventa la struttura a regime: le aliquote sono pertanto quelle del 23%, 35% e 43%.
Confermato anche l’ampliamento della cd. «no tax area», fino a 8.500 euro (parificandola a quella dei titolari di redditi da pensione), in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente o di alcuni redditi ad esso assimilati, come già previsto dal medesimo D.lgs. 216/2023. L’ampliamento avviene mediante l’incremento della detrazione per redditi da lavoro dipendente – che passa da 1.880 a 1.955 euro – nel caso di redditi di tale natura non superiore a 15mila euro.
Con riferimento al trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 1, Dl 3/2020, riconosciuto nella misura di 1.200 euro per i soggetti con reddito complessivo fino a 15mila euro, viene stabilizzata a regime la condizione prevista per il 2024 dall’articolo 1, comma
3, Dlgs 216/2023, prevedendo che il beneficio è riconosciuto quando l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato Testo unico, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Si ricorda che il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è superiore a 15mila euro ma non a 28mila euro a condizione che la somma di talune detrazioni (ad esempio, per carichi di famiglia, lavoro dipendente, interessi su mutui.
Regime forfettario (comma 12)
Per il solo anno 2025 viene aumentato da 30mila a 35mila euro il limite entro il quale possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Detrazioni Irpef per le spese di istruzione (comma 13)
Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione passano da 800 a 1000 euro.
Rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e
dei terreni edificabili e con destinazione agricola (comma 30)
Viene introdotta a regime la possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, con la possibilità di rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre. Ritoccata dal 16 al 18% l’imposta sostitutiva dovuta per effettuare la rivalutazione.
Assegnazione agevolata beni ai soci (commi 31-36)
Viene riproposta la possibilità di versare un’imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnate o ceduta da parte delle società commerciali ai soci, introdotta dall’articolo 1, commi da 100 a 105 n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
L’imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all’8% (pari al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Lo stesso regime si applica alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (immobili o mobili registrati) non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine del 30 settembre 2025. Viene prevista la riduzione dal 3 all’1,5 per cento dell’aliquota dell’imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Estromissione dei beni delle imprese individuali (comma 37)
Viene prevista la possibilità per le imprese individuali di effettuare l’estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1°gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. L’adesione all’istituto, previsto dall’articolo 1 comma 121 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025.
Detrazioni per lavori edilizi e riqualificazione energetica degli edifici (commi 54-56)
Interventi di recupero del patrimonio edilizio
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali è determinata considerando il limite massimo di spesa agevolabile di € 96.000:
• nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
o 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
o 36% negli altri casi;
• nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
o 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
o 30% negli altri casi.
Dalla nuova formulazione della norma risulta che non possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l’abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli “altri casi”.
È stata introdotta l’esclusione dalle spese agevolate degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Interventi di risparmio energetico
Per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica, per i quali è possibile fruire delle detrazioni “ordinarie” (diverse dal Superbonus) è disposto che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione in esame:
• nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
o 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
o 36% negli altri casi;
• nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
o 36% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
o 30% negli altri casi.
Dalla nuova formulazione della norma risulta che non possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l’abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli “altri casi”.
È stata introdotta l’esclusione dalle spese agevolate degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico / adozione di misure antisismiche (“diverse” dal Superbonus), è confermato che, per tutte le tipologie di interventi agevolati, la detrazione spettante, determinata considerando la spesa massima agevolabile di € 96.000:
• nel 2025 è riconosciuta nella misura del:
o 50% per le sole spese sostenute dal proprietario / titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
o 36% negli altri casi;
• nel 2026 e 2027 è riconosciuta nelle seguenti misure:
o 36% per le sole spese sostenute dal titolare del diritto di proprietà / diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
o 30% negli altri casi.
Dalla nuova formulazione della norma risulta che non possono fruire della (maggior) percentuale di detrazione prevista per l’abitazione principale i detentori della stessa e i familiari conviventi, che rientrano, pertanto, negli “altri casi”.
In merito si rammenta inoltre che l’art. 4-bis, comma 4, DL n. 39/2024 dispone che, per le spese sostenute dal 2024 per interventi con “Sismabonus”, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5).
Bonus arredo
Con riferimento al c.d. “bonus arredo”, spettante per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, è confermato il riconoscimento della detrazione anche per le spese sostenute nel 2025:
• nella misura del 50%;
• nel limite massimo di spesa di € 5.000;
ferma restando la necessità che siano stati eseguiti interventi di recupero edilizio, per i quali si fruisce della relativa detrazione, iniziati dall’1.1.2024.
Superbonus
Si interviene, infine, anche sulla disciplina del Superbonus: in particolare, la detrazione del 65%,
prevista dall’articolo 119 comma 8-bis, primo periodo, del Dl n. 34/2020 per le spese sostenute
nell’anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15
ottobre 2024, risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini
b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono
effettuati dai condomini
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel
2023.
Bonus verde
Per le spese relative agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi / coperture a verde / giardini pensili, l’art. 1, commi da 12 a 15, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) ha introdotto la detrazione del 36% nel limite massimo di spesa di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo. La Finanziaria 2022 ha prorogato tale detrazione alle spese sostenute fino al 31.12.2024.
Tale detrazione non risulta riproposta / prorogata e pertanto dall’1.1.2025 non è più fruibile.
Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (commi 74-77)
Al fine di far “emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi”, dal giorno 01/01/2026 il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
A tal fine lo strumento (hardware / software) tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato al RT mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi e dei pagamenti giornalieri.
Inoltre, sono introdotte le seguenti specifiche sanzioni:
• € 100 per ciascun invio (nel limite di € 1.000 per trimestre) in caso di violazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei predetti pagamenti elettronici, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico;
• da € 1.000 a € 4.000 in caso di mancato collegamento del RT agli strumenti di pagamento elettronico.
Indicazione del CIN in dichiarazione dei redditi (comma 78)
È confermato l’obbligo di indicare nel mod. REDDITI / 730 / CU il Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:
• alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
• agli immobili destinati alle locazioni brevi;
• alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
Il CIN deve essere indicato anche nella comunicazione dei dati, presentata entro il 30.6 dell’anno successivo, dei contratti di locazione breve stipulati dai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare.
Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza (commi 81-83)
È confermato che dal 2025 la non tassazione / deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari):
• rimborso spese trasferte / missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di lavoratori dipendenti;
• spese prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al cliente, nonché rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;
• spese vitto / alloggio, nonché rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi;
• spese di rappresentanza.
Le nuove disposizioni sono applicabili anche ai fini IRAP.
Bonus elettrodomestici (commi 107-111)
In sede di approvazione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l’incremento dell’efficienza energetica nell’ambito domestico, la riduzione dei consumi, è riconosciuto, per il 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell’UE, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Il predetto contributo:
• è concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e per un importo non superiore a €100 per ciascun elettrodomestico (€ 200 se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a € 25.000 annui);
• è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico.
La definizione dei criteri / modalità / termini di erogazione del bonus in esame è demandata al MiMiT.
Imposta di registro prima casa (comma 116)
In materia di agevolazioni “prima casa”, viene previsto che il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell’imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.
In sede di approvazione la citata Nota II-bis è stata modificata “prorogando” di 12 mesi (passando da 1 anno a 2 anni) il periodo di tempo per l’alienazione degli immobili da destinare a prima abitazione.
Se entro detto termine (2 anni) la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.
Riduzione contributiva nuovi artigiani e commercianti (comma 186)
In sede di approvazione è previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.
La riduzione contributiva, richiesta dall’interessato all’INPS:
• è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell’attività d’impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l’1.1 – 31.12.2025;
• è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.
La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori di imprese familiari.
L’agevolazione in esame è concessa nel rispetto dei limiti / condizioni di cui al Regolamento UE n. 2831/2023 in materia di aiuti “de minimis”.
Bonus nuove nascite (commi 206-208)
Per il 2025, al fine di incentivare la natalità / contribuire alle spese per il suo sostegno, è confermato il riconoscimento di un importo una tantum pari a € 1.000 (non tassato) per ogni figlio nato / adottato, a condizione che il nucleo familiare sia residente in Italia e abbia un ISEE non superiore a € 40.000 annui (non rilevano le erogazioni relative all’Assegno unico e universale).
Possono richiedere il bonus, tramite apposita domanda all’INPS:
• i cittadini italiani / UE, o suoi familiari, titolari di permesso di soggiorno / diritto di soggiorno permanente;
ovvero
• i cittadini extraUE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo / titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi / titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi.
Modifiche al credito d’imposta “Transizione 5.0” (commi 427-429)
Viene ampliata la platea dei beneficiari (in alternativa alle imprese, il credito d’imposta spetta alle società di servizi energetici, cd. ESCo, certificate) ed elevata la percentuale del costo dell’investimento detraibile
(precisamente, si eleva al 35% del costo, l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%).
Inoltre:
- per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta;
- si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
- viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta Industria 4.0;
- si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considerata in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni;
- si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (Zes unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (Zls);
- si precisa che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;
- gli investimenti a cui far riferimento devono essere stati effettuati dal 1° gennaio 2024;
- la fruizione dei crediti d’imposta che hanno subìto i sopra descritti incrementi delle aliquote è subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.
La mini-IRES 2025 (commi 436-444)
L’aliquota IRES ridotta al 20% è applicabile al reddito d’impresa conseguito nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) da società di capitali (srl, spa, ecc.), enti commerciali e società / enti non residenti.
L’agevolazione non spetta alle società:
- in liquidazione ordinaria / assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025);
- che determinano il reddito, anche parzialmente, in base a regimi forfetari.
Considerate le predette condizioni, l’agevolazione in esame non spetta anche alle imprese che chiudono il bilancio 2024 in perdita.
Va considerato che:
• per gli enti non commerciali l’aliquota ridotta è applicabile limitatamente all’IRES riferibile al reddito d’impresa;
• per le società in regime di trasparenza ex art. 115, TUIR, l’importo sul quale è applicabile l’aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla relativa quota di partecipazione agli utili.
L’agevolazione della mini-IRES spetta qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:
• accantonamento in un’apposita riserva di una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024);
• destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato nella predetta riserva e comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, 2023), ad investimenti:
o anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in Italia, di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016 (“Industria 4.0”) e all’art. 38, DL n. 19/2024 (“Transizione 5.0”). È opportuno che sia chiarito se i predetti investimenti consentano, oltre alla riduzione dell’IRES, anche la fruizione del relativo credito d’imposta;
o realizzati dall’1.1.2025 ed entro la scadenza del termine di presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024. Per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare quindi gli investimenti devono essere realizzati entro il 31.10.2026 (termine di presentazione del mod. REDDITI 2026, relativo al 2025);
o di ammontare non inferiore a € 20.000.
È inoltre necessario che:
• nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, 2025):
o il numero di unità lavorative per anno (ULA) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2024-2022);
o siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale almeno pari all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 (in generale, 2024) e, comunque, non inferiore a un lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
• l’impresa non abbia fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) nell’esercizio in corso al 31.12.2024 e in quello successivo (in generale, 2024 e 2025), ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in caso di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate ad un Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Determina la decadenza dall’agevolazione in esame:
• la distribuzione entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024 (in generale, entro il 31.12.2026) della quota di utile accantonata nella predetta riserva;
• la dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa dei beni oggetto dell’investimento ovvero la destinazione (stabile) degli stessi a strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.
L’acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31.12.2025 (in generale, per il 2026) è determinato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando l’agevolazione in esame.
Novità credito d’imposta “industria 4.0” (commi 445-448)
Viene rimodulato il termine entro il quale viene riconosciuto il credito d’imposta Transizione 4.0: esso è fruibile dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi secondo il modello Industria 4.0, effettuati:
- dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero
- entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.
Viene stabilita un’apposita procedura, per cui l’impresa deve trasmettere telematicamente al Mimit una comunicazione sull’ammontare delle spese sostenute e sul relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto Mimit 24 aprile 2024.
Resta invariata la misura dell’incentivo, che spetta nella misura del: 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni. Viene, invece, eliminata la disposizione che riconosceva il credito d’imposta in esame alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali.
PEC per amministratori di società (comma 860)
Viene introdotto l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali e società, per gli amministratori di società.